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La sentenza
Il Tribunale Penale di Cagliari il 23 giugno 1982 ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
1) MURRU Gildo
2) MUSCI Riccardo
3) CERINI Antonio
4) PACETTI Francesco
5) PASCARELLA Elio
6) FERRARI Giorgio
IMPUTATI
Murru Gildo:
A) del reato di cui agli artt. 449 cpv. C.P. 61 n. 9 C.P. per avere, nell'espletamento del servizio ATC di Cagliari
Avvicinamento, in violazione dei doveri inerenti a detto servizio, concorso a cagionare il disastro aereo dell'A/M
DC 9 I-ATJC (volo BM- PT 012 del 13-9-1979) per colpa consistita :
1) nel richiedere di propria iniziativa, al di fuori di quanto prescritto dal Regolamento dei Servizi del
Traffico aereo (RAC-RS 1) per i casi di voli notturni con procedura strumentale IFR, ai piloti dell'A/M se gli
stessi fossero in contatto visivo col suolo (ground contact);
2) nell'autorizzare i piloti dell'A/M a procedere a contatto visivo col suolo senza pretendere -come
prescritto dal Regolamento dei Servizi del Traffico aereo (parte IV par. 8.1)- che essi dichiarassero la esistenza
delle condizioni necessarie per potere effettuare un tale tipo di avvicinamento;
3) nell'omettere di fornire ai piloti dell'A/M le doverose indicazioni sulla rilevante deviazione dalla
traiettoria nominale di avvicinamento -come prescritto dal Regolamento dei Servizi del Traffico Aereo (parte X
par. 2.4)- limitandosi unicamente e con notevole ritardo a comunicare ai piloti che si trovavano "un pò spostati
ad OVEST", cosi fornendo una indicazione approssimativa ed inoltre ingannevole giacché l'A/M si trovava in
quel momento ad una distanza di ben 6 miglia nautiche dalla pista dell'aeroporto;
4) nell'omettere di segnalare tempestivamente ai piloti dell'A/M che lo stesso si trovava a quota
inferiore a quelle minime di sicurezza prescritte dal NOTAM di prima classe n. 133177, essendo a conoscenza
della quota tenuta dall'A/M per averlo appreso nel corso delle comunicazioni TBT;
5) nell'omettere infine, di informare i piloti dell'A/M che lo stesso per la rotta seguita e per la quota
stava dirigendosi pericolosamente verso ostacoli naturali ove poi si verificava l'impatto, in agro di Capoterra il
14 settembre 1979.
B) del reato di cui all'art. 589 p.p. e 2 cpv. C.P. - 61 n. 9 C.P. per avere, nell'espletamento dei servizio ATC ci
Cagliari Avvicinamento, in violazione dei doveri inerenti a detto servizio, concorso a cagionare per colpa la
morte dei 27 passeggeri e dei quattro uomini di equipaggio dell'A/M DC9 I-ATJC (volo BM - PT 012 del 13-9-
1979); colpa individuata negli addebiti di cui al capo A) e consistita in imprudenza, imperizia, negligenza ed
inosservanza delle norme del Regolamento dei Servizi del Traffico Aereo.
Musci Riccardo, Cerini Antonio, Pacetti Francesco, Pascarella Elio, Ferrari Giorgio:
C) del reato di cui agli artt. 449 p.p. e cpv. 61 n. 9 C.P. per avere, nelle loro rispettive qualità di capo del
Reparto dell'Ispettorato delle Telecomunicazioni e dell'assistenza volo (ITAV), di capi del I Ufficio del II
Reparto e di capi della sezione "Enti e mezzi" del I Ufficio del II Reparto succedutisi dal settembre 1977 al 14
settembre 1979, in violazione dei doveri inerenti al loro pubblico servizio, concorso a cagionare il disastro aereo
dell'A/M I-ATJC DC9 I-ATJC (volo BM - PT 012 del 13 settembre 1979), non consentendo all'Ente del
Controllo del Traffico aereo di Decimomannu di disporre, in modo inequivoco e per ogni momento di
svolgimento del servizio, dei dati necessari per determinare il più basso livello di volo degli aeromobili
assicurante un'adeguata separazione dagli ostacoli ed in particolare omettendo negligentemente e malgrado
ripetuti solleciti da parte dell'ATC di Cagliari Avvicinamento di provvedere con la dovuta tempestività ed in
ogni caso prima dell'apertura del servizio di assistenza radar di Cagliari avvicinamento alla sostituzione della
video-mappa del radar ATCR-3 T con quella riportante le nuove minime di settore di cui alla cartina allegata al
NOTAM 133177;
- cosi determinando equivoci e difficoltà operative nel posizionamento delle tracce radar degli aeromobili in
avvicinamento in relazione alle minime altitudini di volo da osservarsi;
- in tal modo concorrendo a determinare l'errore del controllore dei traffico aereo Murru Gildo che ometteva a
sua volta di segnalare al pilota dell'A/M il sorvolo di zone ove la minima di settore era superiore alla quota
dell'A/M stesso come appresa attraverso le conversazioni TBT.
D) del reato di cui agli artt. 589 p.p. e cpv. 61 n. 9 C.P. per avere concorso per colpa consistita in imprudenza,
imperizia, negligenza ed inosservanza delle norme dettate dal regolamento del servizio del traffico aereo a
cagionare la morte dei 27 passeggeri e dei 4 uomini di equipaggio dell'aeromobile DC 9 I-ATJC (volo BM-PT
012 del 13 settembre 1979); colpa individuata negli addebiti di cui al capo precedente.
Con l'aggravante dell'aver agito in violazione dei doveri inerenti ad un pubblico servizio.
Reati commessi in Capoterra il 14 settembre 1979.
IL TRIBUNALE
Visti gli artt. 31, 37, 62-bis, 69 C.P., 483, 488 CPP, dichiara Murru Gildo colpevole dei delitti ascrittigli,
unificati ai sensi detll'art. 81, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, col concorso di
colpa dei piloti nella misura del 70%, e lo condanna alla pena di anni tre di reclusione, con l'interdizione dai
pubblici uffici per eguale periodo, oltre al pagamento delle spese processuali in solido col responsabile civile,
Ministero della Difesa.
Visti gli artt. 174 CP, 591 CPP, 6 e ss. DPR 18 dicembre 1981, n. 744, dichiara condonate la pena detentiva
sopra inflitta, nella misura di due anni, e, per intero, la pena accessoria.
Visti gli artt. 489 e 489-bis CPP, condanna inoltre il Murru -in solido col responsabile civile, Ministero della
Difesa - al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, e alla rifusione delle spese in favore delle
parti civili.
Visto l'art. 479 CPP, assolve Musci Riccardo, Cerini Antonio, Pacetti Francesco, Pascarella Elio e Ferrari Giorgio dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.
Cagliari, 23 giugno 1982
Questa sentenza è diventata esecutiva dopo le conferme pronunciate dalla Corte d'Appello di Cagliari e dalla Corte di Cassazione. Sulla vicenda è successivamente intervenuto il Capo dello Stato che ha concesso la grazia al controllore di volo.